un evento sportivo con le intenzioni “

Nel comunicato ufficiale della Lega Serie A (n. 65 del 14 ottobre), ci sono volute sette pagine per giustificare la decisione del giudice unico.

Una semplice ricostituzione del “pensiero” del Napoli, interpretato dal giudice, in contrapposizione alla forza maggiore prevista dalla normativa sportiva (art. 55 NOIF) ha comportato la perdita della partita per la Società e la sanzione del ranking ( art. 53, comma 2 NOIF).

Pensa se il Napoli fosse partito per Torino e, in conseguenza del divieto assoluto della ASL, dovesse procedere, il 4 ottobre (giornata della partita) all’isolamento casalingo a Torino… .. !!!!

Tuttavia, l’uscita dell’ASL, avvenuta alle 14:13 del 4 ottobre, non avrebbe permesso al Napoli di presentarsi allo stadio alle 20:45 per giocare la partita, anche se il Napoli non fosse stato tanto a Torino. 3 ottobre, ma bene prima.

Quindi la mancata partenza del Napoli per Torino il 3 ottobre al NIENTE non importa per le esigenze della possibilità per il Napoli di fare la partita “.. Lo dichiara Alfredo Parisi, Presidente Sostenitore di piume.

Avocado Massimo Rossetti, Responsabile legale Federsupporter, ha analizzato la frase come segue:

Il club del Napoli è stato sanzionato con una sconfitta per 3-0 nella partita non giocata il 4 ottobre alle 20.45 con la Juventus, oltre al rigore di 1 punto in classifica.

Il motivo di tale decisione si basa essenzialmente sul fatto che Napoli, qualunque sia la disposizione dell’ASL territoriale, intervenuta il 4 ottobre alle ore 14,13, avrebbe deciso, di propria spontanea volontà, di non recarsi a Torino per non non giocare. il gioco.

Il giudice sportivo ha dedotto la sua condanna dal fatto che il Napoli aveva cancellato il volo charter previsto per Torino il giorno prima, 3 ottobre.

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Pertanto, secondo il giudice, anche se il provvedimento dell’ASL non fosse intervenuto, il Napoli avendo cancellato questo volo, si sarebbe messo, per sua esclusiva volontà, a condizione di non poter giocare la partita del 4 ottobre a 20:45

Una ricostruzione dei fatti e una condanna infondata.

Nessuna regola sportiva obbliga la squadra che deve giocare in trasferta a recarsi sul luogo dove si giocherà la partita il giorno prima.

Le sanzioni derivano solo dall’osservazione che una squadra di calcio non si presenta entro i termini prescritti per giocare la partita.

È quindi abbastanza apodittico e indimostrabile quanto ritenuto dal giudice sportivo ed è che “la prestazione sportiva del Napoli Club che dalla sera prima ha cancellato il viaggio aereo programmato con charter, era nel frattempo diventata oggettivamente è impossibile, anche dal punto di vista logistico, perché l’Azienda da tempo si era arresa ed ora è arrivata alla concorrenza ”.

Pertanto, secondo il giudice sportivo, sarebbe stato impossibile per il Napoli con un volo charter arrivare a Torino il 4 ottobre per disputare la partita del 4 ottobre alle 20:45.

Al contrario, sarebbe stato possibile ed è assolutamente indimostrabile ipotizzare, con assoluta certezza, che il Napoli, avendo cancellato il volo charter previsto per Torino il 3 ottobre, avesse già deciso, spontaneamente, di non fare la partita il 4 ottobre. il prossimo alle 20, 45.

Dove compare quello del giudice sportivo, ictu oculi, un processo classico tipico delle intenzioni.

L’unica cosa certa, al di là di quelle che sembrano semplici supposizioni, è che il Napoli si è trovato oggettivamente impossibilitato ad andare a Torino a disputare la partita alle 14.13 del 4 ottobre e che non può. essere escluso a priori. e non è dimostrabile che il Napoli stesso, senza questo ostacolo, non avrebbe avuto alcuna possibilità di arrivare a Torino con un volo charter il 4 ottobre, in tempo per essere presente allo stadio alle 20:45.

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Aggiungo che se il Napoli, come da programma, fosse andato a Torino il 3 ottobre e il giorno dopo, alle 14,13, fosse intervenuto il provvedimento ASL, gli sarebbe stato però impedito di giocare la partita, dovendo adempiere immediatamente all’obbligo. dato da un’autorità pubblica per mettere i suoi attori in autoisolamento.

Non solo, ma quest’ultimo sarebbe stato costretto ad autoisolarsi a Torino per tutto il periodo di quarantena prescritto, non potendo nemmeno rientrare a Napoli durante questo periodo o, comunque, fino a una serie degli addebiti diretti non ha registrato la cessazione. contagiosità.

Sul< légitimité (et, plus encore, toute forme possible de non-application) des actes et mesures adoptés sous quelque forme que ce soit, des autorités sanitaires nationales et territoriales, ainsi que des autorités régionales, mises en place pour protéger la santé des individus ou de la communauté >>, lo stesso giudice sportivo ammette di non poter esprimere alcun apprezzamento.

Ne consegue che, per stessa ammissione del suddetto giudice, la decisione di quest’ultimo si basa esclusivamente sul fatto che, al di là del provvedimento dell’ASL del 4 ottobre, il Napoli aveva già deciso, del tutto a suo insindacabile giudizio e volontariamente il 3 ottobre non si gioca.

Quanto all’eccezione sollevata da chi, in ogni caso, sono state confermate le sanzioni a tutti i livelli della giustizia sportiva, le sanzioni stesse non possono essere impugnate davanti al TAR Lazio, perché sono rilevanti solo in ambito sportivo, ribadisco che le sanzioni disciplinari sportive possono essere eseguite dinanzi al predetto TAR se, come nel caso di specie, rischiano di incidere negativamente sulla Società sanzionata, sia in termini economici che in termini di integrità.

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In merito alla rilevanza esterna delle predette sanzioni che giustificano, qualora venissero confermate a tutti i livelli della giustizia sportiva, il loro ricorso al TAR Lazio, sottolineo che esporrebbero la società Napoli ad eventuali azioni risarcitorie da parte di Juventus, società quotata in Borsa, in qualità di parte lesa oltre che dai singoli azionisti di quest’ultima, subendo i danni provocati dal Napoli, derivante dall’impossibilità di disputare le partite per responsabilità del Napoli stesso. anche.

Infine, desidero invitare alla cautela tutti coloro che, pubblicamente e apertamente, hanno affermato e affermato o hanno insinuato e insinuato che il provvedimento della ASL è stato adottato a favore di Napoli e grazie all’indebita ingerenza di questi ultimi, perché mancando attualmente prove o prove o prove serie, precise e coerenti, che rappresentino tali dichiarazioni o allusioni, corrono il grave rischio di dover rispondere, personalmente e civilmente, per il reato di diffamazione ai sensi del ‘arte. 595 cp, ulteriormente aggravato dall’attribuzione di un fatto specifico e / o commesso con l’uso dei media “.

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