calcio di rigore per la Campania

Il giudice sportivo ha attribuito la sconfitta ai granata per non essersi fatti vedere ad Udine

Il giudice sportivo ha reso la sua decisione Udinese-Salernitana, partita non giocata lo scorso dicembre a causa della mancata presentazione della squadra del Granada a Udine. L’Udinese ha vinto 3-0 a tavolino con un punto di penalità inflitta al club campano sulla base delle sanzioni previste dall’articolo 53. Secondo il giudice, la Salernitana non ha immediatamente messo in atto le precauzioni necessarie per la disputa del match.

La partita della Dacia Arena del 21 dicembre non si è giocata a causa del numero di positivi al Covid all’interno della Salernitana per i quali l’Asl aveva disposto l’obbligo di quarantena.

Secondo le motivazioni descritte dal giudice sportivo nel lungo comunicato l’intervento dell’Asl a bloccare la trasferta sarebbe stata richiesta la stessa Salernitana – “l’intervento dell’Asl è stato voluto se non richiesto direttamente dalla società campana” – come dimostrerebbero alcune mail.

Tradotto, secondo il giudice, la Salernitana non avrebbe fatto di tutto per presentarsi in campo, nonostante i vincoli imposti dall’Asl locale.

LE MOTIVAZIONI

“Non risulta che la società attrice (Salernitana) – spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, motivando la sua decisione – ha posto in essere, sin dalla scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo criteri di ordinaria diligenza, ne avrebbero consentito il trasferimento su “fattura” e nella sicurezza del gruppo di équipe, isolando le positività riscontrate, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e di settore. E questo, tenuto conto del calendario e delle modalità delle scelte operative e dei numerosi colloqui svolti, nel frattempo, con l’Autorità sanitaria competente prima del divieto definitivo al trasferimento.

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«In base a principi generali, l’attore – sottolinea – non può beneficiare dell’esenzione, per fini ‘sportivi’, dal provvedimento che vieta laAzienda sanitaria (l’atto di un principe) la cui genesi non lo vedeva come un argomento completamente neutro destinato a subire solo gli effetti del suo verificarsi, con la conseguenza ultima che deve essere soggetto alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo”.

Il club di Iervolino potrà ora ricorrere alla Corte d’Appello della FIGC, in caso di rifiuto ci sarà la tessera del Collegio di Garanzia dello Sport.

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