Come determinato nell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 13 dicembre 2021 (Serie Generale n° 297), dal 1 gennaio in poi saggio di interesse legale.
Il salto rispetto all’anno che ci resta è evidente, visto che si passa dallo 0,01% all’1,25%: è dal 2015 che questa misura si è attestata sotto l’1%. Gli effetti di tale aumento percentuale si noteranno subito sia sui debiti sociali/fiscali (ad esempio attraverso un rimborso attivo) sia su tutti i contratti in cui non è determinata anticipatamente una diversa aliquota. .
Una delle prime conseguenze sarà quindi l’applicazione del suddetto tasso di interesse da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a tutte queste somme aggiuntive dovute all’omissione o al ritardato pagamento dei contributi sociali. Oltre a ciò, la nuova percentuale sarà calcolata anche sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche.
In pratica, quindi, il1,25% si applicherà ai contributi i cui termini di pagamento decorrono dal 1° gennaio 2022, mentre sarà mantenuta la tariffa applicata nello specifico anno di riferimento in relazione ai debiti pregressi. Anche per quanto riguarda il TFR/rapporto o il trattamento di quiescenza la situazione è la stessa: il nuovo provvedimento si applicherà esclusivamente alle persone in pagamento dal 1° gennaio 2022. Sul punto è opportuno ricordare un aspetto importante: gli interessi si applica a tutte le prestazioni previdenziali che l’INPS paga in ritardo. Sarà valido anche su tutti i rimborsi da accreditare ai contribuenti.
È bene ricordare, tuttavia, come fa pmi.it, che gli interessi legali siano applicati anche in caso di pagamento rateale delle somme dovute per: 1) la convocazione al contraddittorio il giorno successivo al versamento della prima caparra; 2) relazione dei rilievi a partire dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione; 3) valutazione con adesione dalla data di compimento dell’atto di adesione; 4) acquiescenza al contributo dal giorno successivo al versamento della prima caparra; 5) conciliazione giudiziale dal giorno successivo al verbale di conciliazione o all’avviso di chiusura del giudizio.
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