Condominio, chi acquista casa paga gli arretrati dell’ex proprietario inadempiente

domanda del lunedì

Chi subentra ai diritti di comproprietà è tenuto, unitamente ad essi, al versamento dei contributi per l’anno in corso e per l’anno precedente

di Augusto Cirla

picco di carico predefinito

Chi subentra ai diritti di comproprietà è tenuto, unitamente ad essi, al versamento dei contributi per l’anno in corso e per l’anno precedente

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La domanda. Possiedo un appartamento in una palazzina composta da 12 condomini. Un ex condominio in default (con un debito di 7.000 euro) è stato sfrattato e il suo appartamento è stato venduto all’asta giudiziaria. Il nuovo proprietario-acquirente dovrà rispondere del pagamento per intero o a partire da una certa data? Nel secondo caso si può chiedere all’amministratore la perdita di guadagno per negligenza di aver aumentato l’importo che avrebbe dovuto pagare la comproprietà inadempiente?
AC – Roma

La risposta. Chi subentra ai diritti di comproprietà è tenuto, congiuntamente a quest’ultimo, al versamento dei contributi per l’anno in corso e per l’anno precedente (art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Ne consegue che l’acquirente è tenuto a pagare esclusivamente le spese sostenute successivamente all’acquisto, mentre, per le spese approvate e approvate nell’esercizio precedente la vendita e in quello in corso al momento del passaggio di proprietà, egli è solidale con il suo cedente.

Questo principio generale si applica anche in caso di acquisto in asta, a seguito di un procedimento esecutivo avviato dalla comproprietà nei confronti della comproprietà inadempiente, che si conclude con la decisione del giudice (decreto di trasferimento) con cui viene data la proprietà del bene sequestrato trasferito. nelle mani dell’acquirente, che da quel momento diventa comproprietà, tuttavia, con la minima o addirittura nessuna possibilità di poter pretendere nei confronti dell’esecutore il rimborso dell’importo che dovrà corrispondere alla comproprietà per il gestione precedente, anche nei limiti esposti.

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Quanto all’eventuale responsabilità dell’amministratore, uno dei principali doveri imposti dalla legge (art. 1129, comma 9, cc) consiste nel proporre ricorso contro la comproprietà morosa per la riscossione coatta della somma dovuta. da lui alla comproprietà: e ciò entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale in cui è inserita la pretesa.

In mancanza, l’amministratore può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla sua negligenza, ma l’onere di provare il danno ricade sulla comproprietà: che non è in alcun modo automatica semplicemente perché la comproprietà stessa non non è riuscito a recuperare il tuo credito, ma è soggetto a valutazioni diverse.

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