Le FAQ di Repubblica: risposte alle domande dei lettori sulle seconde case, sui viaggi all’estero e su quanto si può stare insieme a Pasqua e Pasquetta

Mia cognata vive da sola nella mia città. Potete venire a pranzo a casa mia a Pasqua? In famiglia siamo io, mia moglie e mio figlio. Inoltre, lo stesso giorno, sarà presente mia figlia sposata, con due gemelli, che saranno soli quel giorno a causa dei problemi di turno del marito. Mia figlia vive nello stesso edificio (è al piano terra e al primo piano della mia famiglia) ed è a casa mia tutti i giorni, perché i bambini di 17 mesi non vanno all’asilo. (Giuseppe Romeo)

Sì, sua cognata e sua sorella con due gemelli sotto i 14 anni possono venire a trovarla a pranzo. Il 3, 4 e 5 aprile, infatti, è possibile visitare amici o parenti, una volta al giorno, per un massimo di due persone (più gli under 14 o le persone non autonome). È quindi possibile ospitare anche un massimo di due adulti in casa, anche se non convivono.

Comprendiamo che è consentito viaggiare all’estero, ma stiamo parlando solo di viaggi aerei e della possibilità di raggiungere l’aeroporto anche fuori regione. Sono possibili viaggi all’estero con altri mezzi, ad esempio in camper? (Silvia Nieri)

Non ci sono restrizioni sul tipo di mezzo con cui viaggiare. Per tutti i viaggiatori, che viaggino in aereo, nave, treno, auto, camper, le stesse regole si applicano all’imbarco o nelle zone di confine a seconda dei paesi che raggiungono o attraversano e dei luoghi da cui rientrano.

Posso lasciare Treviso, in Veneto, e raggiungere Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, per raggiungere la mia seconda casa che condivido con mia moglie e mio cognato? La polizia locale ha dato interpretazioni opposte. (Marco Mantengoli)

Si è possibile. Il rientro in seconda casa è sempre autorizzato, anche in altra Regione, a chi può dimostrare di aver effettivamente avuto diritto ad andarvi prima del 14 gennaio. Ovviamente nella seconda casa non deve esserci nessun’altra persona non appartenente al tuo nucleo familiare e non puoi ospitare amici o parenti, tranne il 3, 4 e 5 aprile dove un massimo di due persone, più bambini sotto i 14 anni o meno – abbastanza persone, possono venire a trovarti.

Se il ritorno alla mia residenza, casa o casa è ancora consentito, se vado a casa di un amico e rimango dopo le 22:00, posso tornare a casa? (Marcello Mazzilli)

Questo è possibile solo nel caso in cui vi siano ragioni di necessità, salute o emergenza, come malattia o necessità di tornare a casa per aiutare le persone che vivono sole e non autosufficienti.

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Posso andare a casa di mia madre solo con il mio nucleo familiare (mia moglie e mio figlio di 10 anni)? La casa si trova nella stessa regione – Piemonte – ma in un comune diverso, non è abitata, mia madre non verrà ed è sempre stata utilizzata come seconda casa per trascorrere week-end e periodi estivi. (Marco Gnani)

Si è possibile. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha emanato un’ordinanza che vieta l’accesso alle seconde case ai soli non residenti da fuori regione, pertanto, nel suo caso, il movimento è consentito.

Posso andare a prendere mio figlio a Nizza, che inizia il 10 e termina il 24? Quali obblighi devo adempiere? (Pino belga)

La Francia è nuovamente bloccata e l’ingresso di un Paese dell’Unione Europea come l’Italia è sconsigliato. Chi, come te, deve recarvisi per necessità o emergenza, deve completare un test molecolare entro 72 ore dalla partenza e deve presentare un’autocertificazione. Al tuo rientro in Italia, a te e al tuo bambino sarà richiesto di presentare un test molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima della partenza e una dichiarazione dei paesi esteri in cui hai soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Dovrai inoltre comunicare il tuo arrivo in Italia alla tua ASL.

Chiedo un vostro parere sulla normativa in vigore dal 16 gennaio, che sembra essere stata confermata, che vieta l’accesso alle seconde case a chi le ha acquistate dopo il 14 gennaio per evidenti motivi antievasione. Direi che un contratto di acquisto non può essere definito elusivo perché frutto di lunghe trattative iniziate molto prima con un preliminare firmato a novembre e un appuntamento fissato ai primi di gennaio dal notaio per il rogito definitivo del 28 gennaio. (Gianni Iezzi)

La data del 14 gennaio è la linea di spartiacque fissata da un precedente Dpcm e alla quale continuiamo ad aderire perché l’interpretazione data dalle faq di Palazzo Chigi alla possibilità di raggiungere seconde case anche in zona rossa è quella del “ritorno” di cittadini in una casa in cui, anche solo per un periodo, ci eravamo già trasferiti. E quindi se tu, pur avendo firmato un contratto preliminare a novembre, hai preso fisicamente possesso della casa dopo il 14 gennaio, non puoi utilizzarla in zona rossa secondo la normativa vigente.

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La questione della possibilità di spostarsi tra le regioni, non ora ma dopo il periodo pasquale, era già stata da me proposta il 12/01/2021 sul sito della Polizia di Stato, e poi successivamente a marzo presso la Prefettura di Napoli Uff. Urp. Purtroppo, in entrambi i tentativi, nessuna risposta, sia positiva che negativa. Praticamente dovrei partire dalla provincia di Napoli e andare in Puglia, provincia di Bat, a ritirare l’olio d’oliva già acquistato da un produttore locale a dicembre 2020, perché la spedizione con corriere non è conveniente. Tutto questo sarebbe avvenuto in un giorno. La domanda che pongo e pongo alle suddette autorità è: il mio bisogno di essere configurato come una necessità o rischio una multa salata per un eventuale controllo? (Maurizio Milella)

Non pensiamo che il suo bisogno possa configurarsi come uno stato di necessità e consentirgli di spostarsi da una regione all’altra. Per la fornitura di prodotti essenziali che possono non essere disponibili nel proprio comune o che sono più convenienti economicamente, è quanto più possibile spostarsi nel comune più vicino nelle zone rossa e arancione.

Ti scrivo dalla Lombardia. Mia moglie va ogni anno in Sicilia per 2 mesi in una seconda casa (disabitata) dei suoi genitori. Ho letto nelle tue Faq che sebbene la proprietà appartenga ai suoi genitori, la nostra famiglia potrebbe andarci (da sola e con un tampone, obbligatorio in Sicilia). È corretto? Perché non ho trovato conferma di ciò né nelle Faq del governo, né nei vari articoli di altri giornali che, in effetti, affermano che la casa deve essere di proprietà (o affittata) da chi vi si reca. Ho cercato anche nel Dl e nel Dpcm del 14/01/21, che citano genericamente “residenza, domicilio o domicilio”. Potreste fornirmi un riferimento normativo che posso menzionare a un possibile controllo da parte di un agente troppo zelante? (Lear Cabrini)

La sua interpretazione è corretta. Non esiste un riferimento normativo preciso ma il controllo è limitato all’autocertificazione. Dopo aver verificato ulteriormente quanto hai dichiarato per giustificare il trasloco, sarai sicuramente in grado di dimostrare che questa è la casa di famiglia che normalmente hai per le tue vacanze.

Devo percorrere almeno tre / quattro km al giorno. E forse non mi piace prendere in giro gli altri travestendomi da atleta … cammino così tutte le mattine per motivi di salute da oltre 30 anni. Nella zona rossa posso – da solo – camminare a passo veloce in zone a basso traffico? Per quanto tempo posso stare lontano da casa senza incorrere in una multa? Su questo tema, tutti dicono la loro. Vorrei qualche chiarimento, se possibile. (Dario Simoncini)

La normativa non specifica la distanza esatta ma si limita ad indicare la vicinanza della propria abitazione come limite nella zona rossa per lo svolgimento di attività motorie, semplice deambulazione. In passato, diverse ordinanze locali hanno identificato la distanza in un intervallo compreso tra 200 e 1000 metri. Tre o quattro chilometri non sono certo la vicinanza. È meglio avvicinarsi a una svolta due volte se si desidera evitare possibili controversie su un possibile controllo.

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La FAQ sul sito Government.it, relativa alle seconde case, recita testualmente: “È possibile accedere alle seconde case, anche in un’altra regione o provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possono provare di aver effettivamente avuto diritto all’accesso al medesimo bene prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n ° 2. Tale titolo, per evidenti motivi antievasione, deve avere una certa data (come, ad esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, o la data di registrazione di un contratto privato) antecedente al 14 gennaio 2021. Pertanto, sono esclusi tutti i titoli di diritti successivi a tale data “. Ecco la mia prima domanda: abito in provincia di Milano e ho un contratto di affitto annuale di un immobile in Liguria come seconda casa vacanze, stipulato il 04/01/2020 e con scadenza 31/03/2021. Il contratto si rinnoverà per un altro anno e la nuova data di inizio locazione sarà il 04/01/2021, oppure dopo il 14 gennaio 2021: e se mi fermassero per un controllo? Rischio una penalità? Seconda domanda: sto per acquistare il suddetto immobile e ne diventerò proprietario in data ovviamente successiva al 14/01/2021 Il mio desiderio è di poter trascorrere i fine settimana e le vacanze estive nella mia futura seconda casa. Come dovrò regolarmi? C’è la possibilità che il governo corregga la data del 14 gennaio 2021, considerando che l’arrivo della nuova stagione estiva produrrà nuovi contratti annuali di affitto e compravendita di immobili? (Manuela Adorni)

Nessun problema per lei l’utilizzo della casa in quanto, pur con titoli diversi ma continui, è in grado di dimostrare che è pienamente disponibile entro il 14 gennaio 2021. Tuttavia, in quel momento, un ordine del Governatore Toti vieta l’ingresso in Liguria fino a 11 aprile a tutti i non residenti.

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