non può essere emesso a titolo di risarcimento a seguito di un contributo

Nota di variazione IVA, non può essere emessa se un credito non viene soddisfatto dopo l’esercizio di ricorso a seguito di accertamento. A chiarirlo, è la risposta alla richiesta n ° 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate: il ricorso è di natura privata e, in caso di mancato pagamento dell’IVA da parte dell’assegnatario, l’unico modo possibile è quello del ricorso al tribunale civile ordinario.

Nota di variazione IVA: ildomanda per il cambiamento in riduzione dell’imposta nel caso in cui il credito non sia soddisfatto dopo l’esercizio del compensazione a seguito di una valutazione.

il risposta alla domanda numero 49 del 19 gennaio 2021 dall’Agenzia delle Entrate.

Anche se il la procedura esecutiva si rivela infruttuosa, l’esercizio del regresso è di natura privata.

In caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario, l’unica possibilità di recupero della maggiore imposta pagata è quella delgiurisdizione civile ordinaria.

Nota di modifica IVA: non può essere emessa per compensazione a seguito di un accertamento

La nota di riduzione IVA non può essere emessa quando un credito non è soddisfatto, dopo ilesercizio di ricorso a seguito di una valutazione.

Per chiarire è il file risposta alla domanda numero 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate – Risposta alla richiesta numero 49 del 19 gennaio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Nota di variazione.

La precisazione si ispira alla domanda posta dal momento sulla possibilità di recupero fiscale, dal disposto dell’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, in caso di procedura fallimentare fallimentare.

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Nel caso specifico, infatti, ha dichiarato il curatore fallimentare non essere in grado di liquidare perché la società fallita non possedeva alcun bene mobile e immobile.

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal richiedente e motiva il parere negativo mediante la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ei documenti di pratica precedentemente pubblicato.

Il primo standard menzionato è ilArticolo 60, ultimo comma, del decreto IVA.

Questo articolo mira a ripristino della neutralità garantito dal meccanismo di ricorso e dal diritto a detrazione, in modo che l’imposta incida sul consumatore finale e non operatori economici.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che:

“Il contribuente ha diritto di rivendicare l’imposta o la maggiore imposta relativa agli avvisi di accertamento o rettifica nei confronti degli assegnatari dei beni o dei clienti dei servizi solo dopo il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli oneri. interesse. “

Tuttavia, il file compensazione a seguito di una valutazione è diverso dall’ordinario perché:

  • è opzionale;
  • è temporalmente successivo all’esecuzione della transazione;
  • presuppone il pagamento finale dell’IVA più elevata registrata dal venditore / prestatore di servizi.

Nota variazione IVA: la compensazione è privata

Anche in presenza di tutte le condizioni richieste per l’esercizio del ricorso, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che tale possibilità prevista dalArticolo 60 del decreto IVA ha un carattere privato.

In altre parole, come spiegato in risposta n. 84 del 2018, riguarda il rapporto tra contribuenti e non il rapporto fiscale.

In caso di mancato pagamento dell’IVA pertanto, la nota di riduzione non può essere emessa dall’assegnatario.

In questo caso la risposta è no. 531 nel 2019:

“l’unica possibilità offerta al fornitore per il recupero dell’IVA pagata al fisco, fatturata in contropartita e non riscossa, è quella di fare riferimento alla giurisdizione civile ordinaria”.

Tuttavia, gli altri istituti previsti dal regolamentazione dell’imposta sul valore aggiunto.

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Infine l’Agenzia delle Entrate conclude, con la seguente sintesi:

“Pertanto, come già specificato dalla già citata risposta 531 del 2019, la soluzione consiste nel prevedere l’emissione di una nota di variazione riduzione IVA, mentre dopo l’esercizio del risarcimento ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del decreto IVA, il credito del ricorrente non è stato soddisfatto a seguito di un procedimento esecutivo che si è rivelato infruttuoso. “

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