Superbonus 110%, c’è un numero massimo di case per i lavori?

30 settembre 2020

Non c’è limite all’applicazione del Superbonus 110% su più di due unità immobiliari nella stessa comproprietà. È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nel delibera n. 60 / E del 28 settembre 2020, fornendo ulteriori dettagli sui campi di applicazione delle concessioni per lavori di efficienza energetica negli edifici.

Con le nuove disposizioni, alcune vengono superate ostacoli sulla riqualificazione energetica e antisismica dei condomini prevista dal decreto Relance. Sui lavori riguardanti le parti comuni dei fabbricati in comproprietà, infatti, è possibile prevedere la possibilità di ricevere la maxi detrazione per più di due unità immobiliari.

Superbonus 110%, nessun limite di due case per lavori in comproprietà: i vincoli del decreto Relance

Il comma 10 dell’articolo 119 del decreto di revival prevede un limite all’applicazione del superbonus a un numero massimo di due case per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio degli affari, delle arti e delle professioni.

Con l’ultima delibera l’Agenzia delle Entrate richiama il vincolo, specificando come il limite delle due abitazioni sia destinato esclusivamente ad interventi di riqualificazione energetica, nei casi di:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della loro superficie;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ad alta efficienza energetica;
  • altri lavori rientranti nell’eco-bonus ordinario considerati “trainati”, ovvero eseguiti in concomitanza con uno degli interventi di guida.

Superbonus 110%, nessun limite di due case per comproprietà: chiarimenti

Circostanze che, se seguite alla lettera, avrebbero di fatto bloccato molti interventi condominiali. Per questo motivo la delibera esclude dal limite delle due unità immobiliari i lavori eseguiti aree comuni in comproprietà.

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Come spiegato dall’Agenzia, in questo caso si applica la maxi detrazione con riferimento a costi riconosciuti per ciascuna comproprietà, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possiede all’interno del condominio stesso.

Rimane comunque fuori dallo stabilimento il cosiddetto lavoro “trainato” volto al risparmio energetico per il singolo appartamento di proprietà. Per questi casi resta confermato il legame tra le due unità immobiliari.

La definizione della tipologia delle opere “tubazioni” comprende generalmente, per quanto riguarda i rispettivi solai, l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione dei vecchi impianti di condizionamento nei condomini, gli interventi sui singoli fabbricati e sulle ville per l’edificio. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda con pompa di calore ed infine interventi di adeguamento antisismico.

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