Zona rossa d’Italia per Capodanno, regole e coprifuoco: cosa si può fare

Zona rossa d'Italia per Capodanno, regole e coprifuoco: cosa si può fare

Italia in zona rossa per il nuovo anno 2021. Da oggi fino al 3 gennaio sono nuovamente in vigore le regole più restrittive, previste dal decreto Natale, con l’aggiunta di un coprifuoco “speciale”. Secondo il calendario, previsto dal provvedimento, il 31 dicembre segna il ripristino dei vincoli a trasferte e negozi per fronteggiare i rischi legati alla diffusione di Coronavirus. Fino al 3 gennaio, poi ancora il 5 e il 6, l’Italia dovrà affrontare uno scenario di massima severità caratterizzato da un elevato livello di rischio (scenario tipo 4). Ecco quindi un coprifuoco extralargo per la notte di Capodanno: tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, divieto di uscire dalle 22:00 alle 7:00, salvo motivi di lavoro, necessità o salute che devono essere documentati con autocertificazione. Gli altri giorni rimarrà tra le 22:00 e le 5:00.

Le risposte alle domande frequenti del governo aiutano a chiarire il quadro generale delle misure.


MOVIMENTI – Il rientro a casa, domicilio o domicilio è sempre motivo legittimo di trasloco, così come è sempre possibile traslocare per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, senza distinzione di giorni e orari . Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, inclusa la visita ad amici o parenti, che comporti l’uscita dalla Regione in cui vivi o in cui risiedi. Nei giorni della zona rossa, sarà possibile, una volta al giorno, viaggiare per visitare parenti o amici, o anche in altri comuni, ma sempre e solo nella stessa Regione e in un massimo di due persone . La persona o le persone che si spostano possono comunque portare con sé minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone hanno la potestà genitoriale) e persone disabili o non autonome che vivono con loro. Puoi andare ad aiutare un parente o un amico che non è indipendente.

READ  I borghi più belli del Trentino Alto Adige

AUTOCERTIFICAZIONE – Devi sempre essere in grado di dimostrare che la circolazione rientra nei limiti autorizzati, anche mediante autocertificazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà sottoposta a successivi controlli e costituisce reato la comprovata falsità di quanto dichiarato. La giustificazione del motivo del lavoro può essere provata anche dalla presentazione di adeguata documentazione, fornita dal datore di lavoro (badge o simili) a dimostrazione della condizione dichiarata.

BAR E RISTORANTI – Ristoranti e altre attività di ristorazione, inclusi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per asporto e consegna a domicilio. Nelle zone o negli orari in cui il consumo di cibi e bevande è sospeso all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti è consentito solo per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti da asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Tuttavia, non sono consentiti raduni e consumazioni vicino ai locali.

I NEGOZI – Le attività di commercio al dettaglio sono sospese, ad eccezione della vendita di prodotti alimentari e dei beni di prima necessità identificati. La vendita di merce autorizzata può avvenire sia in esercizi di “quartiere” (piccoli negozi) sia in medie e grandi strutture di vendita, anche nei centri commerciali, a condizione che l’accesso sia autorizzato solo a stabilimenti o parti di stabilimenti che vendono le merci autorizzate. Restano ferme le chiusure dei centri commerciali nei giorni festivi e il giorno prima delle festività. I mercati sono chiusi tranne che per le attività finalizzate esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari. Restano aperte edicole, tabacchi, farmacie e farmacie.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *