Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In risposta a molte domande sul superbonus 110% collocato da cittadini, imprese e professionisti, l’Agenzia delle Entrate pubblica un lunga circolare di chiarimenti sulle agevolazioni previste dal decreto Relance, fornendo ulteriori dettagli sulla detrazione delle spese di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Con il circolare n. 30 / E del 22 dicembre 2020 le recenti modifiche al superbonus del D.lgs. 104/2020 e ilelenco documenti e autocertificazione da acquisire al momento del rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni per l’attribuzione del credito o per lo sconto in fattura.

Superbonus, la notizia nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Tra i chiarimenti della nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate:

  • la nozione di accesso indipendente dall’esterno;
  • modifiche quorum ridotto, necessario per le maggioranze di comproprietà che approvano i lavori;
  • sono forniti dettagli sulle semplificazioni riguardanti il le osservazioni dei tecnici che, nel caso di interventi solo sulle parti comuni, è necessario fare riferimento esclusivamente alle parti della comproprietà;
  • c’è un’analisi approfondita sull’aumento del 50% dei massimali in territori colpiti dal terremoto del Centro Italia 2016-2017.

Superbonus per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale

I chiarimenti riguardano anche le organizzazioni no profit, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che possono beneficiare del superbonus. senza alcuna limitazione relativo alla tipologia di immobile oggetto dell’intervento. Il superbonus è dovuto per tutti gli interventi trainati e trainati, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Anche per questi soggetti non trova applicazione la limitazione delle due unità immobiliari. IACP – Vendita di beni e servizi relativi agli interventi ammessi al superbonus, effettuata da Enti autonomi di edilizia popolare (IACP), qualunque sia la denominazione, che optano invece per il cosiddetto “Sconto su fattura” dall’utilizzo diretto della detrazione non si applica lo split payment.

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Superbonus, nel qual caso vale l’accesso autonomo

Il documento di pratica specifica in quali casi si può ritenere che un’unità immobiliare abbia “accesso indipendente dall’esterno“Se, ad esempio: l’immobile è accessibile direttamente da strada pubblica, privata o multiproprietà oppure da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altro immobile prospiciente la strada o da terreno di non uso. esclusiva (es. pascoli), perché la proprietà pubblica o privata e / o esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare non è rilevante per l’accesso in oggetto; l’immobile è accessibile da strada privata di proprietà di altro immobile gravato da servitù a servizio della proprietà.

Interventi di guida e guida: alcuni casi concreti

La circolare affronta anche la questione dei interventi di guidai, specificando che possono essere svolti anche su una rilevanza e beneficiare del superbonus indipendentemente dal fatto che l’intervento riguardi anche l’edificio residenziale principale interessato, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Relance.

Inoltre, l’Agenzia specifica che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra negli interventi trainati a condizione che venga effettuato un intervento di propulsione di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Relance o che sia effettuato un intervento antisismico in applicazione del comma 4 del medesimo articolo – ha diritto al super bonus anche se realizzato sugli annessi di fabbricati o abitazioni.

Un’altra circostanza affrontata nel documento delle entrate è quella degli interventi del isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese sono incluse nel superbonus anche se l’intervento viene effettuato su uno solo degli edifici che compongono la comproprietà, a condizione che i requisiti di incidenza superiori al 25 per cento della superficie dispersione lorda e miglioramento di due classi energetiche.

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