Telemarketing selvaggio, multa di 4,5 milioni per Fastweb. Il garante della privacy: “Criticità importanti”

Il Garante della Privacy ha disposto a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro per trattamento illecito dei dati personali di milioni di utenti ai fini di telemarketing, il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L’indagine preliminare, ora conclusa, è stata successivamente aperta centinaia di segnalazioni e reclami degli utenti che hanno lamentato continue chiamate promozionali per i servizi telefonici e internet offerti da Fastweb senza il loro consenso.

Le indagini svolte dall’Autorità lo hanno dimostrato elevata criticità “di sistema”, riconducibile al complesso trattamento effettuato da Fastweb sia nei confronti di tutta la clientela dell’azienda sia nei confronti della più ampia fascia di potenziali utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Durante le indagini – si legge in una nota del garante – è apparsa un allarmante ricorso all’uso di numeri fittizi o non registrato nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc). Questo fenomeno, come già sottolineato dall’Autorità, sembra essere riconducibile un “sottobosco” di call center abusivi che svolgono attività di telemarketing in totale disprezzo delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Altri profili di violazione hanno riguardato il corretta gestione delle liste dei contatti, forniti a Fastweb da partner esterni, senza che questi abbia acquisito il consenso libero, specifico ed informato degli utenti a comunicare i propri dati. Anche le misure di sicurezza nei sistemi di gestione dei clienti erano inadeguate. L’Autorità aveva infatti ricevuto numerose segnalazioni di indebiti contatti da autoproclamati operatori Fastweb che stavano cercando di acquisire, tramite whatsapp, i documenti di identità delle parti contraenti, probabilmente ai fini di spamming, phishing e altre attività fraudolente.

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Altre criticità sono state rilevate dal Garante nell’attività promozionale svolta da Fastweb in collaborazione con altro soggetto per aver utilizzato elenchi clienti forniti da quest’ultimo senza consenso all’attività di marketing. Altre violazioni hanno riguardato le procedure adottate per il servizio “Call me back” che hanno impedito agli utenti di prestare il proprio consenso libero, specifico ed informato e di disattivare automaticamente il servizio. In considerazione delle violazioni constatate, il fideiussore ha applicato la sanzione di € 4.501.868,00. L’Autorità ha quindi ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti di telemarketing al fine di fornire e provare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione dei contratti avvengono solo a seguito di chiamate effettuate dalla rete vendita tramite numeri telefonici registrati e registrati presso il Roc. Inoltre, la società dovrà rafforzare le misure di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato ai propri database.

Fastweb, infine, non potrà più utilizzare i dati contenuti negli elenchi di dati personali forniti da partner terzi, senza che questi ultimi abbia acquisito una specifico, libero ed informato consenso degli interessati a comunicare i propri dati a terzi. Il provvedimento contro Fastweb segue quelli già adottati contro Eni Gas e Luce, Tim, Wind Tre, Iliad Italia e Vodafone, che ha comportato l’applicazione di sanzioni per un totale di circa 70 milioni di euro.

“Fastweb considera prioritaria la protezione dei dati e la tutela della privacy dei propri clienti e – si legge in una nota dell’azienda – a tal fine ha collaborato con il garante durante le indagini individuare gli strumenti più idonei per far sì che i fenomeni descritti e relativi al periodo da dicembre 2018 a febbraio 2020 non possano più verificarsi. Come riconosce il garante, la società ha immediatamente avviato, a partire da febbraio 2020, un programma d’azione mirato a, grazie alla graduale eliminazione di attività di telemarketing che non hanno requisiti di affidabilità, il rafforzamento delle misure di sicurezza per l’accesso alle banche dati aziendali e l’adozione di misure di controllo più rigorose sulla rete di vendita ”.

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Foto d’archivio

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